Lo statuto dell’associazione

Art. 1

È costituita in Caltignaga un’Associazione denominata “Banda Musicale di Caltignaga”

Art. 2

L’Associazione si propone lo scopo di promuovere e diffondere la passione e l’esercizio dell’arte della musica, formando in sé un corpo musicale e compiendo ogni attività connessa a tale scopo.

Art. 3

L’Associazione, politicamente ed ideologicamente indipendente, ha durata illimitata, non persegue scopi di lucro, né svolge attività di natura commerciale, industriale o artigianale.

Art. 4

La sede sociale è sita in Caltignaga, Via Marconi, 6. Essa potrà essere trasferita restando sempre nel Comune di Caltignaga.

Art. 5

Sono Soci Ordinari dell’Associazione coloro che fanno parte del corpo musicale della Banda. L’ammissione di un nuovo Socio Ordinario ed il riconoscimento di tale stato vengono deliberati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 6

Sono Soci Sostenitori della Banda coloro che, concordando con lo scopo dell’Associazione, collaborano al suo perseguimento con oblazioni, tesseramento ed ogni altra attività diretta al miglioramento morale e materiale dell’Associazione stessa.

Art. 7

Solo i Soci Ordinari hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale e sono eleggibili alle cariche sociali.

I Soci Sostenitori, pur godendo del massimo riconoscimento morale dell’Associazione, non hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale.

Art. 8

I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto Sociale, del Regolamento e delle deliberazioni degli Organi Sociali, mantenendo un comportamento tale da non creare alcun pregiudizio morale o materiale all’Associazione.

Art. 9

In caso di violazione dell’Art. 8 del presente Statuto, di rilevante gravità, tale cioè da rendere incompatibile la continuazione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo, assunti gli elementi probatori del caso, proporrà all’Assemblea Generale l’esclusione del Socio.

L’Assemblea, nel deliberare l’esclusione del Socio, dovrà sempre fornire congrua motivazione.

Art. 10

Nel caso in cui la violazione dell’Art. 8 del presente Statuto risulti di entità tale da non pregiudicare la continuazione del rapporto associativo, spetta al Consiglio Direttivo la decisione più opportuna.

Art. 11

I Soci minorenni sono rappresentati dai genitori, o da chi ne fa le veci, che ne assumono la responsabilità nei confronti dell’Associazione.

Art. 12

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: versamenti dei Sostenitori, contributi da Enti pubblici o privati, ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, nonché da beni mobili e immobili che diventeranno proprietà dell’Associazione, dal fondo di riserva, da eventuali erogazioni, oblazioni o lasciti.

Art. 13

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea entro il 15 febbraio successivo.

Art. 14

Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 15

L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Ordinari ed ha i poteri più estesi per compiere gli atti sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione. Le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni che comportino modifiche statutarie o esclusione di Soci occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti sociali. Di ogni Assemblea verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, una volta all’anno, entro il 15 febbraio, per la relazione morale e finanziaria, l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 17

L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei Soci Ordinari.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo ha ampi poteri di ordinaria amministrazione, fra cui:

  • rapporti tra i Soci;
  • rapporti tra i Soci e l’Associazione;
  • convocazione dell’Assemblea Generale in seduta ordinaria e straordinaria;
  • gestione organizzativa durante i servizi e le prove;
  • direzione artistica;
  • sensibilizzazione e richiesta di intervento diretto dei Soci alle opere materiali di comune interesse.

Ogni membro del Consiglio coordinerà una delle seguenti aree di gestione:

  • artistica, musicale e culturale;
  • logistica e disciplinare;
  • economica, finanziaria e patrimoniale;
  • programmatica, promozionale e di mantenimento;
  • rapporti e relazioni esterne.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo viene rinnovato entro il 15 febbraio di ogni anno e durante il mandato si riunisce con periodicità almeno mensile.

Ciascun Socio, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, potrà partecipare alle riunioni del Direttivo solo se espressamente convocato.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti.

Art. 20

L’Associazione è rappresentata legalmente dal Presidente.

Art. 21

Il Presidente e il Vice Presidente hanno diritto di partecipare attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva e di convocare l’Assemblea Generale dei Soci Ordinari qualora ritengano che le decisioni dal Consiglio Direttivo non siano coerenti con il presente Statuto o con l’orientamento generale della Banda.

Art. 24

L’Associazione si scioglie per raggiunta impossibilità del conseguimento dello scopo, per mancanza di Soci o per impossibilità di funzionamento.

Art. 25

Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata annuale e sono assolutamente gratuite.

I membri sono rieleggibili e restano in carica provvisoriamente nei periodi di vacanza.

Art. 26

In caso di scioglimento si procederà alla liquidazione dei residui finanziari che verranno devoluti ad Associazioni o Enti specificamente identificati. Le attrezzature musicali resteranno invece depositate presso la Parrocchia o presso gli ex-Soci a disposizione di altre simili Associazioni che vorranno riprendere l’attività bandistica.

Art. 27

Regolamento.

Art. 28

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento, valgono le norme di legge contenute nel Capo III, Titolo II, Libro I del Codice Civile

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